04 gennaio 2008

INFLUENZA AVIARIA. MODIFICATA E PROROGATA L'ORDINANZA MINISTERIALE 26 AGOSTO 2005, CONCERNENTE ANCHE MISURE DI ETICHETTATURA DELLE CARNI AVICOLE

Con le Ordinanze Ministeriali del 17 dicembre 2007 e 21 dicembre 2007 è stata rispettivamente modificata e prorogata sino al 31 dicembre 2008 l’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 scaduta il 31 dicembre 2007.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

  •  l’abrogazione della lettera b comma 3 articolo 5 che sanciva l’obbligo per l’operatore del settore alimentare che introduca carni avicole da un Paese Comunitario o terzo, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali, di indicare su ogni confezione o imballaggio la data di introduzione sul territorio nazionale;
  • l’abrogazione dell’articolo 6 che sanciva l’obbligo di etichettatura per l’operatore del settore alimentare che produca preparazioni o prodotti contenenti carni avicole;
  • l’abrogazione dell’articolo 7 che sanciva l’obbligo di etichettatura per le preparazioni o prodotti a base di carni avicole provenienti da Paesi Comunitari e Paesi Terzi.

 Sulla base di tali modifiche, è stato adeguato il dettato degli articoli 3 e 8.

Ordinanza Ministeriale 17 dicembre 2007 – Modifiche alle norme di etichettatura di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”

Ordinanza Ministeriale 21 dicembre 2007 - Proroga dei termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche  e integrazioni, recante: ”Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”

 

17 ottobre 2005

 ORDINANZA MINISTERIALE 26-08-2005 IN VIGORE DAL 17 OTTOBRE  2005 rolex replica

modificata dall'Ordinanza Ministeriale 7-10-2005

 NUOVE NORME SULL’ETICHETTATURA DELLE CARNI AVICOLE

informazioni per gli operatori e gli imprenditori del settore delle carni

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 Dal 17 ottobre 2005, con validità fino al 31 dicembre 2007, entra in vigore l'Ordinanza Ministeriale 26-8-2005, modificata dall'Ordinanza ministeriale 10-10-2005 sulle Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, approvata principalmente per contrastare la diffusione dell'influenza aviaria. L'ordinanza prevede alcune novità sull'etichettatura delle carni avicole, per fornire un elemento di ulteriore garanzia per il cittadino che sarà così meglio informato sulla provenienza del prodotto. Ecco di seguito le informazioni per gli operatori e gli imprenditori del settore delle carni avicole.

 L’operatore che macella deve apporre un’etichetta:

  • sulle carcasse
  • o sul materiale di confezionamento
  • od imballaggio

riportante:

IT oppure ITALIA seguita dal n° di registrazione presso l’AUSL dell’allevamento di provenienza per  gli stabilimenti italiani oppure la dicitura origine  specificando in chiaro il  Paese di provenienza per le carni ottenute da volatili esteri

  • La data o  il n° di lotto di macellazione
  • Il n° di riconoscimento dello stabilimento di macellazione

L’operatore che seziona deve apporre un’etichetta:

  • su ogni singolo pezzo
  • o sul materiale di confezionamento
  • od imballaggio

riportante:

IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o delle province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni oppure la dicitura origine  specificando in chiaro il  Paese di provenienza per i tagli ottenuti da carni fresche di volatili esteri                               

  • La data di sezionamento o il n° di lotto di sezionamento
  • Il n° di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento

Se le carcasse o parti di carcasse  sono fornite al consumatore NON confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione, le informazioni indicate precedentemente possono essere apposte sull’imballaggio.

L’operatore che introduce dall’estero carni avicole intere o sezionate per essere commercializzate tal quali oppure preparazioni o prodotti a base di carne, deve apporre un’etichetta:

  • su ogni singola confezione
  • e sull’imballaggio

riportante:

  • l’origine specificando in chiaro il Paese di provenienza
  • la data di introduzione nel territorio italiano

L’operatore che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole deve apporre un’etichetta:

  • su ogni singola confezione
  • e sull’imballaggio

riportante:

  1. La parola ITALIA oppure l'indicazione per esteso del Paese Comunitario o terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali
  2. La data di preparazione o il n° di lotto

Nel PUNTO VENDITA le informazioni devono essere esposte:

  • su un cartello
  • o su un’etichetta da apporre sul prodotto preincartato:

a) per carni avicole intere:

  1. IT oppure ITALIA seguita dal n° di registrazione presso l’AUSL dell’allevamento di provenienza
  2. La data o  il n° di lotto di macellazione
  3. Il n° di riconoscimento dello stabilimento di macellazione

b) per carni avicole sezionate (non confezionate individualmente all’origine):

  1. IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o delle province degli allevamenti che hanno costituito il   lotto di sezionamento delle carni
  2. La data di sezionamento o il n° di lotto di sezionamento
  3. Il n° di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento

c) se nel punto vendita vengono prodotte preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole devono essere fornite le medesime informazioni riportanti anche la data di preparazione o il numero di lotto

SANZIONI: sospensione del provvedimento che consente l’attività da 7 a 21 giorni e quanto previsto dal D.L.vo 109/92

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