07 gennaio 2021

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'IMPIEGO DEGLI ADDITIVI NEI PRODOTTI ALIMENTARI SIA DI ORIGINE ANIMALE CHE VEGETALE

Sono stati recentemente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), otto regolamenti di modifica agli allegati del reg.CE 1333/2008 sull’impiego degli additivi nei prodotti alimentari, sia di origine animale che vegetale.

Di seguito vengono riportate le principali novità:

  • Autorizzazione del lattato ferroso (E585) anche nel fungo Albatrellus ovinus, ingrediente dei patè di fegato svedesi, e non solo più nelle olive scurite dall'ossidazione (Reg.UE 2019/89); 
  • Autorizzazione dell’acido sorbico (E200) nei coloranti per la decorazione delle uova (Reg.UE 2020/268);
  • Inserimento dell’emicellulosa di soia (E426) nel Gruppo I, cioè il gruppo “quantum satis” (Reg.UE 2020/279);
  • Per la categoria cacao e cioccolato, l’aumento del livello massimo dell’acido citrico (E330) consentito solamente nel cioccolato al latte (Reg.UE 2020/351);
  • Autorizzazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E476) anche per le emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70% (Reg.UE 2020/355);
  • Uso dei polisorbati solamente nelle bevande gasate ed esclusivamente per contenere/inibire la schiuma in produzione (Reg.UE 2020/356);
  • Uso dell’acido ascorbico (E300) e acido citrico (E330) solamente in frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, patate preconfezionate non trasformate e sbucciate e ortaggi bianchi preconfezionati destinati a ulteriore trasformazione, compreso il trattamento termico, prima del consumo (Reg.UE 2020/1419);
  • Utilizzo di coloranti nei succedanei del salmone (surimi e prodotti analoghi) e succedanei del salmone a base di Theragra chalcogrammaPollachius virens e Clupea harengus (Reg.UE 2020/1819).

Per ulteriori informazioni si suggerisce di consultare il sito web del Ministero nella Sezione dedicata agli “Additivi alimentari”.

Consulta il Reg.CE 1333/2008 (testo consolidato).