01 ottobre 2020

INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL LUOGO DI PROVENIENZA SULL’ETICHETTA DELLE CARNI SUINE TRASFORMATE

Il 15 novembre 2020, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il Decreto Interministeriale 06 agosto 2020 che introduce l’obbligo di indicazione in etichetta della provenienza delle materie prime impiegate nella produzione di prodotti derivati da carne suina.

I prodotti inclusi nel campo di applicazione comprendono prodotti a base di carne (trasformata), preparazioni di carne, carni macinate nonché carni separate meccanicamente (carni suine).

Le informazioni, che devono essere apposte nel campo visivo principale dell’etichetta, devono includere:

  • “Paese di nascita: …”
  • “Paese di allevamento: …”
  • “Paese di macellazione: …”

Di seguito una sintesi delle indicazioni da inserire in etichetta:

  • Se le tre fasi avvengono nello stesso paese è possibile indicare la dicitura: “Origine: …”
  • Se le tre fasi avvengono in Italia è possibile indicare la dicitura: “100% italiano”
  • Se le tre fasi avvengono in uno o più paesi membri dell’UE è possibile indicare la dicitura: “Origine: UE”
  • Se le tre fasi avvengono in uno o più paesi non membri dell’UE è possibile indicare la dicitura: “Origine: extra UE”
  • Se le tre fasi avvengono in più paesi è possibile, a seconda dei casi, indicare la dicitura: “Origine: UE” oppure “Origine: extra UE” oppure “Origine: UE e extra UE”

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia per la commercializzazione sul territorio italiano.

I prodotti etichettati prima del 15 novembre 2020, con etichette non conformi al presente decreto, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

Leggi il DM 06 agosto 2020

*** Aggiornamento ***

Con riferimento al DM 06/08/2020, relativo ai nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti derivati dalle carni suine, si segnala che, con l’emanazione della Circolare MISE del 13/11/2020, il termine ultimo per lo smaltimento delle etichette pre-esistenti è stato differito: tale termine non coincide più con la data di applicazione prevista del 16/11/2020, ma è stato posticipato.

La Circolare chiarisce infatti che agli OSA è consentito “di poter utilizzare le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al DM 06.08.2020, che risultino nella loro disponibilità a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM stesso, fino alla data del 31.01.2021”.