09 dicembre 2019

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE SUL REGOLAMENTO 2017/625 E RELATIVI REGOLAMENTI DELEGATI ED ESECUTIVI

A decorrere dal 14 dicembre 2019 diventano applicabili il regolamento (UE) n. 2017/625 e i regolamenti delegati ed esecutivi che riprendono ed integrano una parte consistente del corpus legislativo esistente abrogando dieci provvedimenti, fra i quali il regolamento (CE) n. 854/2004 e il regolamento (CE) n. 882/2004. A livello Nazionale, con Legge 4 ottobre 2019, n.117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, entrata in vigore il 02/11/2019, con gli articoli 11 e 12, è stato definito il quadro legislativo secondo il quale il Governo dovrà, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, emanare provvedimenti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.UE 2017/625.

Nelle more dell’emanazione delle nuove indicazioni da parte del Governo, si propone una breve sintesi dei principali cambiamenti e delle misure direttamente applicabili da parte delle autorità competenti locali.

Individuazione delle Autorità Competenti

La sopracitata Legge 117/2019, all’art.12, punto 3, par. b, in linea con quanto attualmente previsto dal D.Lgs 193/2007, stabilisce di individuare il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'art. 4 del reg.UE 2017/625. Si ritiene pertanto confermato, in attesa dei provvedimenti del Governo, il mandato a svolgere le attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti locali nei settori già previsti dal reg.CE 882/2004.

Adeguamenti nelle modalità di effettuazione dei controlli ufficiali

Sono in linea di massima confermati gli obblighi per le Autorità competenti e i requisiti per lo svolgimento dei controlli ufficiali. Anche per quanto riguarda la documentazione dei controlli effettuati, l’art.13 del reg.UE 2017/625 sostituisce, anche in questo caso senza modifiche significative, la precedente relazione di cui all’art.9 del reg.CE 882/2004. Anche per il prelievo di campioni per analisi sugli alimenti, restano in vigore le procedure basati sulla normativa nazionale finalizzata ad assicurare le garanzie di difesa rispetto al sistema sanzionatorio amministrativo o penale che, anche alla luce del nuovo articolo 139, restano di competenza degli Stati Membri.

Ispezione delle carni

Mentre per buona parte delle opportunità di delega dei compiti di controllo ufficiale ad altre figure (assistenti ufficiali/personale designato dalle autorità competenti - sotto la supervisione del veterinario ufficiale/sotto la responsabilità del veterinario ufficiale) occorrerà attendere gli indirizzi normativi nazionali, si riportano di seguito alcune indicazioni direttamente applicabili:

Ispezione ante mortem

Viene introdotta la possibilità, esclusivamente da parte del Veterinario Ufficiale, di effettuare l'ispezione ante mortem presso gli allevamenti di provenienza per tutte le specie (precedentemente era prevista esclusivamente per avicoli e lagomorfi). Per gli animali sottoposti a macellazione d'urgenza (MSU), come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del reg.CE n. 853/2004, così come per gli altri casi riportati nel medesimo comma, l’ispezione ante mortem deve essere effettuata esclusivamente da un Veterinario Ufficiale con la compilazione del modello previsto dal regolamento UE 2019/628 (vedi link a fine pagina). Il Ministero della Salute, con nota DGISAN 68665 del 10.12.2019, ha previsto la possibilità che le Autorità competenti, in caso di impossibilità a far fronte alle richieste con le risorse umane disponibili, possano designare un veterinario libero professionista che, limitatamente all'attività in questione, assuma la qualifica di "veterinario ufficiale".

Ispezione post mortem

Per quanto riguarda le attività da svolgere durante l’ispezione post mortem le modifiche sono limitate e, per quanto riguarda le manualità si rimanda alla tabella riassuntiva allegata. Le ispezioni post mortem sono sempre effettuate dal veterinario ufficiale in caso di MSU e negli altri casi indicati nell’art. 8 del reg.UE 2019/624.

Azioni in caso di accertata non conformità - sanzioni

Alla luce della sovrapponibilità tra l’art.138 del reg.UE 2017/625 e l’art.54 del reg.CE 882/2004, e della conferma del ruolo delle ACL previsto dalla Legge 117/2019, si ritiene sia utilizzabile la procedura oggi in uso per le azioni in caso di accertata non conformità, citando i nuovi riferimenti.

Anche per quanto riguarda le sanzioni (dal 14 dicembre 2019 l’art.139 del reg.UE 2017/625 sostituisce il precedente art. 55 del reg.CE 882/2004), tenuto conto che risultano immutati i regg.CE 852/2004, 853/2004 e 2073/2005 ss.mm.ii., la cui violazione è alla base degli illeciti sanzionati, si ritiene applicabile quanto previsto dal D.Lgs 193/2007.

 

Leggi l'approfondimento del CeIRSA

Modello di certificato ante mortem per MSU

Tabella ispezione post-mortem reg.UE 2019/627 (aggiornata al 17.12.19)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627

Nota DGISAN 68665 del 10.12.2019 ispezione ante-mortem in caso di MSU