07 gennaio 2018
ANAGRAFE APISTICA: NUOVE REGOLE PER GLI APICOLTORI IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONI
Nuove regole per gli apicoltori in materia di movimentazioni. Con l’emanazione del decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute e la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, arrivano nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) degli spostamenti sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.
Nello specifico, per una sorveglianza più efficace delle malattie delle api, ogni apicoltore, o chiunque detenga api a qualsiasi titolo, sarà tenuto a registrare nella BDA le informazioni relative agli spostamenti di alveari, pacchi d’ape e api regine, effettuati a qualsiasi fine, compresi nomadismo o impollinazione. Sono esclusi dall’obbligo gli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengano all’interno della stessa provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione di un apiario.
Le movimentazioni di api regine potranno, invece, essere comunicate in maniera cumulativa alla BDA con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.
Le informazioni relative agli spostamenti dovranno essere registrate in BDA, raggiungibile tramite il Portale Unico dei Sistemi Informativi Veterinari (buntypetproducts), tramite la compilazione informatizzata del documento di accompagnamento (Allegato C) che sostituisce lo stesso documento del Manuale operativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014.
Tra le misure facoltative occorre, invece, ricordare l’identificazione univoca, da parte dell’apicoltore, di ogni singola arnia del proprio apiario, con l’apposizione di un numero costituito dal codice identificativo dell’apicoltore seguito da un’ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia. Tutte le arnie identificate devono essere registrate in BDA.
Il dispositivo concede, infine, un periodo di 180 giorni dalla sua entrata in vigore per l’attuazione degli adempimenti previsti.
Fonte: Ministero della Salute
Consulta il Decreto Interdirettoriale del 22 novembre 2017
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