06 novembre 2017
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA DURANTE IL TRASPORTO DELLE CARNI
La Commissione europea ha adottato il reg. UE 1981/2017 che modifica l'allegato III del reg. CE 853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni.
Tale regolamento, diversamente da quanto disposto in precedenza dal reg CE 853/2004, permette il trasporto delle carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di stoccaggio presso il macello di +7°C, purché siano soddisfatte le condizioni indicate nell'art.1 del reg. UE 1981/2017 (che modifica l'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 3 del reg. CE 853/2004).
Per questa modifica al reg. CE 853/04 si è tenuto conto, da quanto esposto nei considerando, di due pareri scientifici dell'EFSA: uno sui rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni (carni di ungulati domestici) e uno sulla proliferazione di batteri della decomposizione durante il magazzinaggio e il trasporto di carni. Il primo parere conclude che la temperatura superficiale della carcassa è un indicatore adeguato della proliferazione batterica.
I parametri per il trasporto delle carni variano a seconda del periodo che intercorre dall'inizio del carico delle carni nel veicolo fino al completamento dell'ultima consegna (6, 30 o 60 ore).
Conformemente al reg. CE 2073/2005 il conteggio delle colonie aerobiche deve essere valutato periodicamente dagli OSA e può essere utilizzato come indicatore del limite superiore di concentrazione delle specie di batteri della decomposizione eventualmente presenti nelle carni.
Il regolamento entra in vigore il 21.11.2017.
Leggi il reg. UE 1981/2017
Scarica modulo richiesta autorizzazione trasporto in deroga
Scarica fac simile dichiarazione OSA trasporto in deroga
Leggi nota ministeriale prot. n. 39779-P del 17/10/2018 (carni suine)
Leggi il parere The EFSA Journal 2014; 12(3):3601
Leggi il parere The EFSA Journal 2016; 14(6):4523