24 luglio 2013
Alla luce dell’entrata in vigore del REG. CE 1129/2011 (Elenco dell’Unione di additivi alimentari) al punto 0.8.1.2:Preparazioni di carni quali definite dal REG. CE 853/04,l’elenco degli additivi consentiti, è riferito solo alle preparazioni preconfezionate di carni fresche macinate e non anche alle preparazioni di carne. Ora, se un produttore utilizza come denominazione di vendita per salsiccia senza conservanti, la dicitura “preparazione di carne” e non salsiccia fresca può comunque utilizzare gli additivi consentiti solo per le carni fresche macinate?
- Ai sensi del Reg. CE n. 1129/2011, nelle preparazioni di carne possono essere aggiunti additivi che, in pratica, appartengono alla sola categoria degli antiossidanti (sebbene E-261 ed E-262 abbiano attività conservativa): gli altri additivi elencati (coloranti, conservanti e addensanti), risultano di fatto impiegabili esclusivamente in alcuni prodotti tipici.
- Sebbene il titolo del paragrafo 08.1.2 si riferisca alle preparazioni di carni, quali definite nel Reg. CE n. 853/2004, nella colonna inerente restrizioni/eccezioni il campo di applicazione viene in pratica ristretto ai soli prodotti preconfezionati; tale limitazione appare come la logica conseguenza della prescrizione contenuta nello stesso Reg. 853 che prevede (All. III, Sez. V, Cap. III, comma 2, lettera c)), trattandosi di stabilimenti riconosciuti, l’obbligo di confezionare o imballare i prodotti.
- Per quanto riguarda l’etichettatura, la dicitura generica “preparazione di carne” può, a nostro parere, essere considerata sufficiente come denominazione di vendita soltanto a patto che essa non induca in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso (d.Lgs. n. 109/1992).
- Anche nel caso in cui la denominazione di “salsiccia fresca” fosse sostituita dalla dicitura “preparazione di carne”, tale differente denominazione non comporterebbe l’appartenenza ad una categoria di prodotto diversa dalle preparazioni di carni quali definite dal Reg. CE n. 853/2004, pertanto nulla cambierebbe rispetto agli additivi ammessi (di cui al primo punto del presente documento).
- Nessun nesso pare infine esserci tra tale prodotto e le “carni fresche macinate”, le quali non appartengono alle preparazioni di carni e nelle quali non è ammessa l’aggiunta di alcun ingrediente e/o additivo ad eccezione del sale (NaCl) in quantità inferiore all’1%. Hanno fornito risposta il dott. Alessandro Testa, dott. Giuseppe Sattanino, dott. Bartolomeo Griglio