01 aprile 2011

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI: IN ARRIVO LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL REG. 504/2008

È in vigore il decreto legislativo del 16 febbraio 2011 n.29, pubblicato  in data 30.03.2011 sulla Gazzetta Ufficiale, che reca “ Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/ CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché di gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE .

 
Il Regolamento all’art. 5 comma 3 prevede che al macello “il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalità di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalità della normativa vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta".
Leggi l’intero  decreto legislativo

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