08 giugno 2010

Dopo una riunione dei condomini , è stato votato ad unanimità un ricorso presentato all'ASL da parte dell'Amministratore del condomio , in quanto si avverte palesemente nell'aria odori sgradevoli provenienti dal girarrosto presente all'interno della macelleria. A prescindere dai regolamenti condominiali e comunali, si chiede quali siano i criteri per far installare un girarrosto elettrico e\o a gas in una macelleria e soprattutto i requisiti minimi per detenerlo e le schede tecniche necessarie ad eviatere le lamentele

Le normative che regolano gli aspetti tecnici degli impianti di evacuazione fumi, vapori, prodotti della combustione, derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento di alimenti, sono molteplici (DPR, Leggi, Norme UNI, Regolamenti Comunali, Normative Regionali).

Le verifiche che effettua il servizio competente dell’ASL (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione oppure Servizio Veterinario), nel caso di inizio di attività di cottura di alimenti, sono esclusivamente di competenza igienico-sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/04 e del DPR 327/80 (per la parte residuale) fatti salvi gli aspetti edilizi, urbanistici, amministrativi, impiantistici e di sicurezza del lavoro.
Per quanto riguarda la cappa di aspirazione posizionata sui punti di cottura opportunamente collegata a canna fumaria oppure eventuali sistemi alternativi di allontanamento ed abbattimento dei fumi di cottura, il servizio competente dell’ASL richiede la certificazione di conformità dell’impianto.
Si tratta di una dichiarazione di corretto montaggio in cui l’installatore certifica l’esecuzione dei lavori a regola d’arte (tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi cui è destinato l’edificio) e che l’impianto rispetta le disposizioni contemplate dalla normativa vigente.
In alcuni casi vi sono delle normative regionali che prevedono quanto sopra citato.
Nel caso del Piemonte, ad esempio, è vigente un regolamento regionale specifico che detta le caratteristiche igienico-sanitarie dei pubblici esercizi che prevede espressamente quanto segue:
“Tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. Sistemi alternativi di allontanamento e contemporaneo abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell’impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l’esterno possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell’impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Le piccole lavorazioni, tostiere, brasiere, macchine per il caffè e similari non necessitano di cappe. In laboratori ove, eventualmente, non sussistessero altro che piccoli forni ed apparecchiature elettriche, non sono necessarie certificazioni sull’impianto di evacuazione fumi”.
Eventuali problematiche relative ad odori sgradevoli provenienti da esercizi in cui avvengono cotture di alimenti possono essere segnalate al Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL competente che provvederà ad inoltrare l’esposto al servizio competente.