novembre 2005

Con il recepimento della direttiva allergeni ed il conseguente obbligo di inserimento della presenza o meno delle sostanze inserite nell’elenco allegato, come dovranno comportarsi i produttori in relazione a contaminazioni crociate?

Mentre l’impiego di sostanze indicate tra quelle allergeniche (elenco) deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta (se non già inserito tra gli ingredienti o nella denominazione del prodotto), il problema si pone per la dichiarazione di eventuali tracce che possano, pur non essendo componente volontaria dell'’alimento, essere presenti a seguito di contaminazioni legati a materie prime o ai processi di lavorazione. In questi casi la scelta è demandata all’imprenditore che, sulla base dell'analisi dei pericoli (HACCP) deve valutare le probabilità di contaminazione, la quantità e la qualità delle stesse e l’efficacia delle misure adottate.    Sia l’European Food Standard Agency che la Food Standard Agency inglese, hanno proposto documenti e linee guida che possono supportare la valutazione del pericolo allergeni individuando livelli indicativi di materie prime necessari a causare effetti allergici sul consumatore.  Tali documenti sono in fase di traduzione e rielaborazione in un'unica linea guida a breve pubblicata sul sito.

Ha fornito la risposta :
Dr. Bartolomeo Griglio – direttore SC Igiene alimenti di origine animale e coordinatore del CeIRSA ASL 8