febbraio 2006

Vorrei sapere come dichiarare sull'etichetta per prodotti derivati dalla molitura del grano tenero destinati all'alimentazione umana quali -:crusca, ,farinaccio, cruschello/tritello, germe e grano tenero spezzato integrale,- la presenza di glutine, come richiesto dalla direttiva 2003/89/CE

In base alle Linee guida sugli allergeni fornite della Federalimentare (“Etichettatura degli allergeni, linee guida di federalimentare” del 21 marzo 2005) non è necessario ripetere il nome della sostanza allergenica quando già la denominazione di vendita del prodotto - o dell’ingrediente - lo contiene (es. farina di grano tenero, proteine del latte).
In assenza di prescrizioni di dettaglio circa le modalità di etichettatura per indicare la presenza di ingredienti allergenici o sostanze da essi derivate,  si possono utilizzare diverse forme:
es. “fibre (da grano)”,
es. “…, fibre (*), ….(*) da grano,
es. “…, …, ... ” – “contiene grano”.
I cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) ed i  prodotti derivati dai cereali contenenti glutine comunque dovrebbero essere citati in etichetta mediante l’indicazione della loro denominazione generica: es. frumento, segale, orzo, etc.
FONTE:
 “Etichettatura degli allergeni, linee guida di federalimentare” del 21 marzo 2005
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Ha fornito la risposta: Dr. Bartolomeo Griglio-  direttore SC Igiene alimenti di origine animale e coordinatore del CeIRSA ASL 8