ottobre 2007

Nel caso si rinvengano prodotti esposti in vendita diretta al pubblico in un negozio alimentare che risultano privi di indicazioni in lingua italiana e privi anche delle indicazioni circa l'importatore, quando i prodotti stessi sono stati prodotti in altri paesi (EUROPEI o altri), oltre alla erogazione della sanzione prevista dall'art 18 del DLGS 109/92, cosa occorre fare? Vanno ritirati dal commercio mediante sequestro? Se si, di che tipo? se le indicazioni relative all'importatore sono indicate su documenti di accompagnamento del prodotto, in possesso del negoziante, che comportamento tenere, visto che secondo quanto disposto dall'art.3 del DLGS 109/92, devono essere riportati in etichetta?

Il comma 1 lett. e) dell'art3 del DLvo 109/92 prevede che i prodotti preconfezionati devono riportare in etichetta " il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea".
Pertanto  non risulta obbligatoria l'indicazione dell'importatore. Per quanto riguarda la mancanza di indicazioni in lingua italiana è corretto applicare la sanzione ex art 18 comma 2 del decreto (PMR 3200,00 euro). Occorre ricordare che il comma 3 dell'art 3 prevede che le indicazioni debbano figurare sulle confezioni al momento in cui  vengono esposte in vendita al consumatore . Se il dettagliante è in grado di etichettarle ( perchè in possesso delle indicazioni necessarie) può farlo,  ovviamente assumendosi la responsabilità dei suoi errori!.
Il sequestro da applicare potrebbe essere quello dell'art13 comma 2 legge 689/81. Occorre altresì valutare se la Regione ha emanato direttive in materia a particolari  servizi o enti. Se la merce non fosse stata esposta in vendita, ma detenuta in deposito il DLvo 109/92 non è applicabile.
Ha fornito la risposta: il Dr. Massimiliano Bassoli-ASL8 CHIERI (TO)