19 giugno 2025

NUOVE LINEE GUIDA RELATIVE AI SOA E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0017956-23/04/2025-DGISAN-MDS-P ha inviato le "Nuove Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano".

Il documento adegua le linee guida CSR n. 20/CU del 7/02/2013 alle numerose modifiche normative intervenute che, nell’ultimo decennio, hanno emendato i regolamenti (CE)1069/2009, (CE) 999/2001 e (UE) 142/2011. Fornisce, inoltre, elementi di chiarimento e di semplificazione per uniformare, sul territorio nazionale, i controlli ufficiali sui ottoprodotti di origine animale (SOA) e per assicurare il rispetto, da  parte degli operatori del settore, dei requisiti sanitari, generali e specifici, di cui ai regolamenti sopracitati.

Tra i chiarimenti importanti sulla gestione dei SOA, si evidenziano i seguenti:

  • i SOA ottenuti dalle macellerie e dalle pescherie possono essere ceduti ai privati detentori degli animali da compagnia in quantità inferiore a 5 kg;
  • i SOA ottenuti in laboratori alimentari artigianali che vendono al dettaglio (pasticcerie, produttori di pasta fresca), vista l’esigua quantità, possono essere smaltiti anche come RSU (rifiuti solidi urbani).

I dettaglianti che cedono i SOA C3 (art. 10, lettere a) ed i) del Reg.CE 1069/2009, devono rispettare le seguenti disposizioni sanitarie: 

a) inserire tale evenienza nel Piano di Autocontrollo; 

c) emettere un DC (documento commerciale sanitario europeo per la movimentazione dei sottoprodotti di  origine animale e dei prodotti derivati), opportunamente integrato con le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal R767, nel caso di cessione di quantitativi di peso superiori a 5 kg (quantitativi superiori a 5 kg possono essere ceduti solo ad operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg.CE 1069/2009); 

d) istituire un registro delle partite (solo nel caso di cui al punto precedente), ove annotare: nominativo del destinatario, la quantità e la tipologia dei SOA ceduti e la data della cessione;

e) verificare che i SOA ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non siano in stato di alterazione o possano rappresentare un pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati; 

f) Nel caso di cessione di quantitativi di peso inferiori a 5 kg è sufficiente fornire all’utilizzatore almeno le seguenti indicazioni, anche tramite affissione di un cartello ben visibile nel luogo di vendita: 

  • Materia prima per mangimi: sottoprodotti di origine animale di… specie animale, eventualmente integrato con la parte animale (es.carne, fegato, rene, ritagli, ...); 
  • Modalità di conservazione;
  • Data di produzione.

Leggi la nota prot. n. 0017956-23/04/2025-DGISAN-MDS-P

Leggi le "Nuove Linee guida per l’applicazione del Reg.1069/2009 e del Reg.UE 142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"