09 dicembre 2016

NUOVA CIRCOLARE SULL'APPLICAZIONE DEL REG.(UE) n. 1169/2011: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, con prot. 381060 del 05 dicembre 2016 (mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0381060.05-12-2016), hanno emanato la Circolare interministeriale avente come oggetto "Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

In tale documento vengono riportate le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.lgs. 109/92.

Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

Gli articoli del Regolamento (UE) n. 1169/2011 oggetto di chiarimenti sono i seguenti:

  • Art. 2 del regolamento - Artigiani alimentari e collettività
  • Art. 8 del regolamento - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)
  • Art. 8.7 del regolamento - Raccordo tra il Reg.(CE) 607/2009, art.56.6 e il Reg.(UE) 1169/2011, art.8.7
  • Artt. 12 e 13 del regolamento - Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili
  • Art. 14 del regolamento - Distributori automatici
  • Art. 17 del regolamento - Nome generico dell’ingrediente utilizzato in denominazione di vendita
  • Artt. 18, 19 e 20 del regolamento - Denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione
  • Artt. 19 e 20 del regolamento - Acqua nella produzione dell’aceto
  • Art. 26 del regolamento - Applicazione del regolamento esecutivo (UE) 1337/2013
  • Artt. 32 e 33 del regolamento - Indicazione delle “Assunzioni di riferimento” (Reference intakes)
  • Allegato V, punti 1, 2 e 18 del regolamento – Deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale
  • Allegato X, punto 1 del regolamento - Deroghe dall’obbligo del TMC
  • Allegato X, punto 2 del regolamento - Data di scadenza e condizioni di conservazione (All.X.2.b, ultimo comma)


Per quanto riguarda quali disposizioni del D.lgs. 109/1992 restino in vigore, dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, e quali debbano intendersi implicitamente abrogate, ricordiamo che due anni fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato con prot. 1393304 del 31 luglio 2014 una Circolare (mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139304.31-07-2014) avente come oggetto "Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992".

Leggi la Circolare interministeriale 381060 del 05 dicembre 2016 "Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".