01 dicembre 2016

APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO: OBBLIGO DI SCIA

Con Nota prot. n.19454/A1409A del 22 settembre 2016, la Direzione Sanità del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte ha chiarito ai Direttori SIAN delle ASL piemontesi che gli OSA devono effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile al rubinetto destinata al consumo umano, così come riportato dall'art.2, comma 2, del D.M. n. 25 del 7 febbraio 2012 ed esplicitato nel Capitolo 4, punto 4, delle "Linee Guida per l'informazione sulle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" pubblicate con il Rapporto ISTISAN 15/8.

Nello specifico la SCIA dovrà essere corredata da breve relazione tecnico-descrittiva dell'impianto e dovrà essere riportata dai SIAN nel Quadro I alla voce "altro" come "apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile".

Tale precisazione della Regione Piemonte nasce a seguito di chiarimento richiesti da alcune ASL in merito all'applicazione del DM n. 25 del 7 febbraio 2012. Militäruhren Vintage I risultati dei controli ufficiali svolti dalle ASL presso le imprese alimentari hanno messo in evidenza la crescente diffusione dell'utilizzo da parte degli OSA di apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile al rubinetto. Tali impianti, se non correttamente installati e sottoposti a manutenzione periodica, possono medificare in senso peggiorativo la qualità dell'acqua trattata e presentare un rischio igienico-sanitario per il consumatore.

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