30 agosto 2016

OBBLIGHI AUTORIZZATIVI PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO ALIMENTI PER SPECIFICI GRUPPI DI POPOLAZIONE

Con l'entrata in vigore, il 20 luglio 2016, del regolamento (UE) 609/2013 comunemente definito FSG(Food for Specific Group), sono state abrogate le precedenti normative inerenti il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP). Sulla base di tale evoluzione normativa, non è più prevista l’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta in precedenza per la produzione e il confezionamento degli ADAP, per la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex prodotti dietetici delattosati.

Resta in vigore l'obbligo di riconoscimento per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, coperti dal regolamento FSG.

1) formule per lattanti e formule di proseguimento di cui alla direttiva 2006/141/CE, che dal 22 febbraio 2020 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/127;

2) alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini di cui alla direttiva 2006/125/CE;

3) alimenti a fini medici speciali di cui alla direttiva 99/21/CE, che dal 22 febbraio 2019 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/128;

4) alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo, di cui alla direttiva 96/8/CE (con l’esclusione dei sostituti del pasto, che oggi rientrano tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento CE 1925/2006).

Permane inoltre l’obbligo di l’autorizzazione in forma di riconoscimento per gli stabilimenti adibiti alla produzione e al confezionamento degli integratori alimentari e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 categoria nella quale rientrano gli ex prodotti dietetici per sportivi che eventualmente vengono riclassificati come integratori alimentari o come alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e dei “latti di crescita”, con l’aggiunta di vitamine e minerali.

Le disposizioni per indicare in etichetta l’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso, come quelle per indicare l’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti, utili a questi soggetti per effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza, rientrano oggi nella disciplina generale sulle informazioni da fornire ai consumatori previste dal Regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti.

Leggi la Circolare del Ministero della Salute autorizzazione stabilimenti

Leggi la Circolare del Minisero della Salute sulle modalità di etichettatura