11 gennaio 2013

DICHIARAZIONE SUI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI PER GLI ANIMALI INVIATI AL MACELLO PREVISTA DAL DECRETO 28 MAGGIO 1992: ABROGATO L’OBBLIGO DI FIRMA DA PARTE DEL VETERINARIO AZIENDALE, RESTA IN VIGORE L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE.

La normativa nazionale prevede che gli animali inviati al macello siano accompagnati dal modello 4 e, in caso di trattamento con sostanze farmacologiche negli ultimi 90 giorni, dalla dichiarazione sui trattamenti effettuati che doveva essere firmata dal Veterinario di fiducia dell’allevatore. Con la Legge n° 189 del 08/11/2012, con la quale è stato convertito il decreto legge n° 158 del 13/09/2012 (cosiddetto DL Balduzzi), all’art. 13, comma 4 sono state soppresse le parole: “nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell’invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;” contenute nel d.lgs n°158 del 16/03/2006, art. 15, comma 6, lett. d). Tale semplificazione pone in carico all’allevatore la totale responsabilità dell’attestazione e della corretta registrazione dei trattamenti farmacologici ove effettuati. Rimane però in vigore l’obbligo, in caso di trattamenti negli ultimi 90 giorni, di crocettare il punto 4 della parte B del modello 4: “dichiara inoltre di allegare copia dell’elenco del trattamento …”allegando la dichiarazione di scorta prevista dal Decreto 28 maggio 1992 senza la firma ed il timbro del veterinario prescrittore.

Dichiarazione di scorta  per animali inviati nei macelli (bovini, equini, ovicaprini)

Dichiarazione di scorta per volatili da cortile, conigli, selvaggina di allevamento e ratiti