16 febbraio 2011

PROROGA DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 26 AGOSTO 2005 INERENTE L'ETICHETTATURA DELLE CARNI AVICOLE

Tra queste:

l'effettuazione di monitoraggio e controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica da realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B) con la possibilità, in funzione dell'eventuale rischio rilevato, di disporre la limitazione dell'attivita' venatoria.


l'individuazione degli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C).

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