17 gennaio 2011

NORMATIVA SANITARIA: L'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 283/62 E’ ANCORA IN VIGORE

In realtà, l’articolo 17 della stessa legge prevede che siano individuate quelle norme che è opportuno restino in vigore, “comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico”.
Ebbene, la legge 283/62 rientra in tale fattispecie, titolando “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”; stando quindi all’interpretazione autentica della disposizione legislativa, ne consegue che ad oggi, fatte salve le successive modifiche e integrazioni intervenute, l'articolo 5 della Legge 283/62 è in vigore in tutte le sue parti.