11 dicembre 2008

LATTE CRUDO: NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO

Il sottosegretario alla Salute  ha firmato un ordinanza recante delle misure per garantire la sicurezza dei consumatori in merito all’erogazione di latte crudo ei distributori automatici.

L’ordinanza , inviata alla corte dei Conti  per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha validità 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione. 

L'ordinanza prevede che  :

Art. 1
1. Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: “ prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”. Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
2. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.
3. Nel caso in cui l’erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l’indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
4. E’ vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.
5. Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto .

Art. 2
1. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

Art. 3
1. E’ vietata la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.

Art. 4
1. E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all’Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.

Art. 5
1. La presente ordinanza ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

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