11 luglio 2012
Una preparazione di carne (es. hamburger) è soggetta all’etichettatura obbligatoria delle carni bovine?
Il Regolamento (CE) n° 1760/2000 (17 luglio 2000), istituisce il sistema di etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina(citando i codici doganali comunitari), ma non prevede alcuna norma per questi ultimi prodotti .La posizione della Commissione Europea al riguardo è descritta nella Relazione COM/2004/0316, che al Titolo III, comma 6.1 recita:
6.1 Estensione alle preparazionia base di carni bovine crude.
"Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 è definito da una serie di codici doganali che si riferiscono alle carcasse e ai quarti di carne bovina, ai prodotti di pura carne bovina da essi ricavati e alle carni macinate. I codici doganali in questione non comprendono i prodotti costituiti da carni bovine crude miscelate ad altri ingredienti: spiedini di carne con verdure, hamburger a base di carne bovina, carpaccio di manzo, ecc. "
Nella misura in cui l'origine della carne bovina utilizzata come materia prima è rintracciabile, anche tali prodotti potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento. Tuttavia, data la molteplicità delle preparazioni in questione, l'estensione del campo di applicazione del regolamento sarebbe di difficile realizzazione pratica. Peraltro, a questi prodotti si applica anche la tracciabilità "fase per fase".
Il dubbio che il regolamento non si applichi a preparazioni e prodotti trasformati è ribadito dal Ministero delle Politiche Agricole, che nella Nota del 30/04/2004 Prot. 21167 dichiara:
"Sono esclusi dagli obblighi di etichettatura le preparazioni a base di carne (intese come carni da cui sono stati aggiunti ingredienti diversi dal sale) e le frattaglie (non comprese nelle voci doganali sopra richiamate). Alla luce di quanto esposto appare ragionevole escludere la necessità di far approvare un disciplinare di etichettatura presso il Ministero delle Politiche Agricole ai sensi del Reg. CE 1760/2000, per l’indicazione in etichetta (di hamburger) relativa alla provenienza della carne.
Il Regolamento si applica invece alle carni macinate (unico ingrediente aggiunto: sale in quantità inferiore all’1%), pertanto un hamburger composto esclusivamente da carni macinate rientrerebbe nel campo di applicazione. Nel caso, quindi, si intendesse etichettare una preparazione fornendo informazioni aggiuntive circa la provenienza della materia prima, queste dovranno rispettare i requisiti previsti dal D.Lgs. 109/92:
art 2. Pubblicità
L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
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Ha fornito risposta il dott. Testa Alessandro ed il dott B.Griglio