Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare

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26 gennaio 2010 

PUBBLICATE LE  NUOVE LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N.853/2004/CE

 

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato Regioni n° 253/CSR del 17/12/2009 riportante le "Linee guida applicative del Regolamento n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti di Origine Animale". L'Accordo in GU è del 17 dicembre 2009 e riporta la versione definitiva che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Linee guida sono finalizzate a dare attuazione al Regolamento 853/04 e hanno lo scopo di fornire agli operatori del settore alimentare e agli organi del SSN uno strumento operativo in considerazione anche della possibilità di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari di adattabilità alle esigenze particolari delle singole realtà nazionali.  Fonte : anmvi oggi

 Tale Accordo riprende  e revisiona in alcune parti il testo approvato con l'Accordo n. 2477 del 9/2/2006.

Nello specifico, le parti oggetto di modifica che rivestono il maggiore interesse riguardano l'esclusione dal campo di applicazione del Reg. CE/853/04 (quindi esclusione dall'obbligo di riconoscimento):

-          la definizione di piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore per la fornitura al consumatore o a dettaglianti nell'ambito della Provincia o contermini: viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata( 1 UBE= 200 polli o 125 conigli) ;

-          obbligo di registrazione ai sensi del Reg. CE/852/04 di tali attività di macellazione di pollame e lagomorfi;

-          possibilità da parte delle Regioni di disciplinare con propri provvedimenti limiti massimi più restrittivi rispetto a quelli succitati e di regolamentare in modo specifico quantitativi annui inferiori a 500 capi/anno ;

-          la possibilità di fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio al dettaglio ad altri esercizi al dettaglio o di somministrazione, nell' ambito della Provincia e Province contermini, a condizione che tale attività non rappresenti attività prevalente in termini di volumi.

 

Viene esteso l'obbligo di riconoscimento per i laboratori centralizzati della grande e media  distribuzione organizzata.

Viene inoltre  ribadito l'obbligo di corredare l'istanza di riconoscimento anche con la documentazione comprovante la predisposizione delle procedure HACCP.

 

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