PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA
APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N.853/2004/CE

E' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato Regioni n° 253/CSR del
17/12/2009 riportante le
"Linee guida applicative del Regolamento
n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei
Prodotti di Origine Animale". L'Accordo in GU è del 17 dicembre 2009 e
riporta la versione definitiva che recepisce le osservazioni formulate
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Linee guida sono
finalizzate a dare attuazione al Regolamento 853/04 e hanno lo scopo di
fornire agli operatori del settore alimentare e agli organi del SSN uno
strumento operativo in considerazione anche della possibilità di
mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza
alimentare, disposizioni particolari di adattabilità alle esigenze
particolari delle singole realtà nazionali.
Fonte : anmvi oggi
Tale Accordo riprende e revisiona in
alcune parti il testo approvato con l'Accordo n. 2477 del 9/2/2006.
Nello
specifico, le parti oggetto di modifica che rivestono il maggiore
interesse riguardano l'esclusione dal campo di applicazione del Reg.
CE/853/04 (quindi esclusione dall'obbligo di riconoscimento):
-
la
definizione di piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e
lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore per la
fornitura al consumatore o a dettaglianti nell'ambito della Provincia o
contermini: viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di
pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata( 1 UBE= 200 polli o 125
conigli) ;
-
obbligo di
registrazione ai sensi del Reg. CE/852/04 di tali attività di
macellazione di pollame e lagomorfi;
-
possibilità
da parte delle Regioni di disciplinare con propri provvedimenti limiti
massimi più restrittivi rispetto a quelli succitati e di regolamentare
in modo specifico quantitativi annui inferiori a 500 capi/anno ;
-
la
possibilità di fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio
al dettaglio ad altri esercizi al dettaglio o di somministrazione, nell'
ambito della Provincia e Province contermini, a condizione che tale
attività non rappresenti attività prevalente in termini di volumi.
Viene esteso
l'obbligo di riconoscimento per i laboratori centralizzati della grande
e media distribuzione organizzata.
Viene inoltre
ribadito l'obbligo di corredare l'istanza di riconoscimento anche con
la documentazione comprovante la predisposizione delle procedure HACCP.
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