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5 maggio 2006 

IL REGOLAMENTO SUI CRITERI MICROBIOLOGICI 2073/2005: PRIME VALUTAZIONI

 

 

Bartolomeo Griglio, Roberta Goi

ASL 8di Chieri (TO) – S.C. Igiene degli alimenti di origine animale

Il regolamento n. 2073/05, destinato agli operatori del settore alimentare,  introduce dei criteri microbiologici per alcuni alimenti. Il regolamento è stato promulgato dall’Unione Europea nel corso del 2005 ed è in vigore dal 1° gennaio 2006.

 I criteri microbiologici individuati sono di due categorie:

  • Criteri di sicurezza alimentare: che dovrebbero essere impiegati dall'’operatore per verificare la sicurezza di un prodotto o di un lotto;

  • Criteri di igiene di processo; finalizzati a dimostrare che il processo produttivo è in grado di garantire standard microbiologici prefissati

               

Si dovrebbe partire dal concetto che nella gran parte delle nostre imprese dove già sono implementate le procedure delocalizzate o prerequisiti corrispondenti di fatto alle Buone Prassi Igieniche (GHP) e dove i piani di autocontrollo sono basati sull’HACCP:

“Il Regolamento non introduce nuovi obblighi nè nuovi requisiti per le aziende e non dovrebbe essere causa di costi aggiuntivi per le imprese”  (Linee guida della FSA per gli operatori del settore)

          

   

 

 

Cosa NON comporta il nuovo regolamento – le leggende:

          Un numero maggiore di campionamenti anche per chi già dispone di un piano di autocontrollo basato sull’HACCP

         NO! – non ci saranno cambiamenti rispetto all’approccio fondato sul HACCP

         MA ci sarà una frequenza di campionamenti specifica per carcasse,carne tritata/preparazioni, etc...( cadenza settimanale iniziale con possibilità di passaggio a quindicinale per i campionamenti) con possibilità di deroghe per le imprese che producono quantità limitate di alimenti

 

          Bisogna testare ogni lotto

         NO! – la frequenza è stabilita sulla base del piano HACCP, tranne che per carcasse/carne tritata/preparazioni/carni disossate meccanicamente in stabilimenti di dimensioni medio/grandi.

 

          Bisogna fare 5 unità campionarie per lotto (per esempio i cibi pronti)

         NO! – è ammesso effettuare i campioni  tra lotti paragonabili tra loro e l’operatore ha la possibilità di stabilire frequenza e numero di  unità campionarie del programma di verifiche microbiologiche in accordo con l’autorità competente.

 

          E’ necessario ottenere esiti analitici favorevoli prima di poter commercializzare il lotto

          NO! – le garanzie devono già essere in atto in relazione all’attuazione dell’autocontrollo basato sull’HACCP

 

          E’ necessario un Challenge testing  (valutazione sperimentale per l’individuazione del periodo di deteriorabilità = data di scadenza) per dimostrare una shelf life sicura?

         NO! – l’allegato 2 individua la possibilità di effettuare studi basati sulle caratteristiche del prodotto o su modelli predittivi

 

          Il campionamento enfatizzato rispetto al controllo disperde le risorse.

         NO! – avere sistemi di BHP e HACCP funzionanti è il requisito legale chiave per garantire il rispetto dei criteri microbiologici.

 

          Tutto questo vuol dire un carico di lavoro maggiore per i laboratori.

         NO! – soprattutto per le piccole imprese, non c’è nessuna differenza se i campionamenti sono già stabiliti sulla base di una valutazione dei rischi.

 

Un’attenzione diminuita nei confronti dei controlli?

Sicuramente vedremo molti laboratori e produttori di kit promuovere i propri servizi con slogan del genere: il nuovo regolamento richiede maggiori analisi.

 

Il regolamento afferma chiaramente che sono gli operatori del settore (fatte salve alcune eccezioni ben indicate) a dover stabilire le  modalità di campionamento sulla base del piano di autocontrollo.

 

La chiave è l’implementazione dell’HACCP, non le verifiche microbiologiche, perchè queste ultime non sono misure di controllo bensì condizioni di accettabilità (Linee guida della FSA per gli operatori del settore):

               

“Non sarà sempre necessario effettuare verifiche microbiologiche per dimostrare la conformità con i criteri. Al comma 5 dell'’articolo 5 è previsto che gli operatori possano ricorrere ad altre procedure di campionamento e di prova (per esempio il monitoraggio programmato dei parametri fisici associati alle procedure di sicurezza alimentare, tempi di conservazione, temperatura, pH, livelli di conservanti e aw) a condizione di dimostrare con soddisfazione dell'’autorità competente, che tali procedure sono in grado di fornire garanzie almeno equivalenti .”

Secondo la Comunità Europea  la maggior attenzione deve essere rivolta al controllo (GHP, HACCP), in modo da evitare che vengano spesi milioni di euro in test non necessari che non migliorano direttamente la sicurezza alimentare, ma assorbono fondi altrimenti destinati a misure di controllo efficaci come l’implementazione di procedure adeguate e la formazione del personale. 

Alcune industrie su richiesta della Commissione Europea hanno effettuato delle stime dei costi delle analisi di laboratorio e dei ritiri dal mercato. Si valuta che i costi del sistema richiesto, per carcasse, carne tritata e preparazioni a base di carne, siano stimabili a livello europeo in diverse centinaia di milioni di euro ogni anno (fonte FSA).

È necessario pertanto fare chiarezza per assicurare l’applicazione del regolamento senza speculazioni economiche di sorta.

Interpretazione e applicazione

A causa di sistemi legali differenti in ciascuno Stato Membro i criteri potrebbero essere considerati come assoluti in alcuni Stati e meramente indicativi in altri. Questo problema di interpretazione legislativa potrebbe influire sulla competitività dell’industria in ciascun stato e determinare, ad esempio,  un numero maggiore di ritiri dal mercato in alcuni stati rispetto ad altri di prodotti con le stesse caratteristiche microbiologiche.  

La CE  sta mettendo a punto delle linee guida sul Controllo Ufficiale ma è compito di ciascuna industria elaborare delle linee guida proprie in base ai regolamenti sulla sicurezza alimentare.

Altri requisiti

Il regolamento introduce alcuni concetti importanti:

- Articolo 7(1) prevede che il produttore individui la causa dei risultati non soddisfacenti.

- Articolo 7(2) prevede il ritiro/ richiamo se i criteri di sicurezza alimentare non sono soddisfacenti.

- Articolo 9 prevede l’analisi della tendenza dei risultati e in caso di una tendenza insoddisfacente richiede di porvi rimedio.

Il controllo ufficiale

Alcune Regioni, hanno introdotto per la ricerca di Salmonella e Listeria monocytogenes, l’applicazione del regolamento 2073/2005.

In quest’ottica, al fine di consentire un corretto rapporto tra prelevatore e laboratorio analisi, è stata indicata la necessità di specificare sul verbale di prelievo la natura della richiesta: controllo sulla sicurezza alimentare o controllo sul processo. Con le medesime finalità è stato previsto di considerare alimenti pronti che consentono la crescita di Listeria monocytogenes, per i quali, se già immessi sul mercato viene indicato un limite di accettabilità per il microrganismo di 100 ufc/g, quelli individuati come deteriorabili dal D.M. 16 dicembre 1993.

Da una disamina approfondita del nuovo regolamento e dai primi riscontri pratici sono emersi, rispetto al mandato della nota regionale, alcuni dubbi interpretativi ed applicativi:

·         i criteri di sicurezza alimentare (limiti di accettabilità del prodotto che se superati richiedono il ritiro/richiamo dal mercato e nel nostro sistema giuridico la comunicazione di reato) sono verificabili, per Listeria monocytogenes, sia sui prodotti già immessi sul mercato nel loro periodo di conservabilità sia quando sono ancora sotto il diretto controllo del produttore; in quest’ultimo caso quindi esiste l’opzione di effettuare un controllo sia sui criteri di sicurezza alimentare sia sui criteri di processo;

 

·         il limite di accettabilità di 100 ufc/g per Listeria monocytogenes per i prodotti già immessi sul mercato nel loro periodo di conservabilità è automatico per gli alimenti pronti che non consentono la crescita per le caratteristiche stabilite (pH < 4,4 o Aw <  0,92; prodotti con pH < 5,0 e Aw <  0,94; prodotti con periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni), mentre per quelli che consentono la crescita, è subordinato alla capacità del produttore di dimostrare, con soddisfazione dell'’autorità competente, che le caratteristiche dell’alimento pronto consentono allo stesso di non superare il limite delle 100 ufc/g nel corso della shelf-life; pertanto è probabile che il laboratorio a seguito del riscontro di positività per Listeria monocytogenes al di sotto delle 100 ufc/g, per questi ultimi, richieda al prelevatore di esprimere un parere sull’effettiva capacità dell'’impresa di rispettare i criteri stabiliti in assenza di ogni indicazione interpretativa di quanto previsto all’articolo 3 paragrafo 2 e allegato II;

 

·         i piani di campionamento previsti dal regolamento per i criteri di sicurezza alimentare sono basati su campioni formati da 5 unità campionarie; mentre per i controlli di processo è prevista la possibilità di derogare sulla frequenza dei campionamenti e sul numero dei unità campionarie, all’articolo 5 comma 4 e 5 viene ribadita, per le verifiche di accettabilità (sicurezza alimentare), la richiesta di rispetto del piano di campionamento salvo impiegare procedure in grado di fornire garanzie almeno equivalenti.  Pertanto, pur non essendo espressamente indicato nella nota regionale l’obbligo di prelevare 5 unità campionarie, l’effettuare campioni per i criteri di sicurezza alimentare in una unica unità/aliquota potrebbe portare, in caso di risultati accettabili a dubbi sulla effettiva rappresentatività del campione (riduzione della probabilità di riscontro di positività).  D’altra parte, soprattutto in fase di vigilanza al dettaglio, risulta particolarmente difficoltoso, reperire prodotti confezionati all’origine appartenenti allo stesso lotto, per completare le 25 unità campionarie necessarie per le 5 aliquote e quindi potrebbe esserci con frequenza l’esigenza di effettuare il campione in aliquota unica non ripetibile. Il continuare ad effettuare i campioni ufficiali per la ricerca di Salmonella spp e Listeria monocytogenes in unica unità campionaria invece delle 5 previste dal Regolamento, risulta essere tutelante per il laboratorio nei confronti dei contenziosi per le eventuali positività (basta un'unica unità campionaria positiva per confermare un esito sfavorevole) potrebbe esporre il prelevatore ad una scelta di campionamento difforme dal piano del regolamento 2073/05, introdotto dalla nota Regionale, per la quale, lo stesso, dovrebbe essere in grado di fornire garanzie di equivalenza (articolo 5 comma 5).

 

Alla luce di quanto espresso risulterebbe consigliabile, per la verifica dei criteri di sicurezza alimentare, in attesa di chiarimenti a livello nazionale e delle linee guida per il controllo ufficiale sull’applicazione dei limiti microbiologici (in fase di elaborazione a livello comunitario), effettuare il campionamento secondo quanto previsto dal regolamento 2073/05 indicando espressamente sul verbale di prelievo, i germi da ricercare e che il prelievo è effettuato per la verifica dei criteri di sicurezza alimentare. Occorre specificare per Listeria monocytogenes se l’alimento è ancora sotto il diretto controllo del produttore o se è immesso in commercio richiedendo per alimenti sui quali sussista il dubbio rispetto al grado di deteriorabilità e quindi alla possibilità di crescita o meno del microrganismo, anche pH ed Aw .

 

Casi esempio per campionamenti finalizzati alla verifica di Salmonella e Listeria monocytogenes:

 Vigilanza in fase di commercializzazione al dettaglio:

Prodotto preconfezionato all’origine o realizzato nel punto vendita riportante indicazione da consumarsi previa cottura:

non si applica il regolamento 2073 (limiti per salmonella: assente ai sensi dell'’articolo 5 L.283/62; per Listeria monocytogenes n=3 c=1/m=11 ufc c=2/M=110 ufc (freschi); n=5 c=2/m=11 ufc c=3/M=110 ufc (congelati));

prodotto preconfezionato all’origine da consumarsi senza ulteriori trattamenti di cottura

Si applica il regolamento 2073/05; riportare sul verbale di prelievo: alimento immesso in commercio. Richiedere per alimenti sui quali sussista il dubbio rispetto al grado di deteriorabilità anche  pH ed Aw

Prodotto manipolato o realizzato nel punto vendita da consumarsi senza ulteriori trattamenti di cottura

Si applica il regolamento 2073/05; riportare sul verbale di prelievo: alimento ancora sotto il diretto controllo del produttore (anche se già esposto per la vendita). Richiedere per alimenti sui quali sussista il dubbio rispetto al grado di deteriorabilità anche  pH ed Aw

 

Vigilanza presso stabilimenti di produzione

Prodotto manipolato o realizzato presso l’impresa ove prelevato riportante indicazione da consumarsi previa cottura:

non si applica il regolamento 2073 (limiti per salmonella: assente ai sensi dell'’articolo 5 L.283/62; per Listeria monocytogenes n=3 c=1/m=11 ufc c=2/M=110 ufc (freschi); n=5 c=2/m=11 ufc c=3/M=110 ufc (congelati));

Prodotto manipolato o realizzato presso l’impresa ove prelevato da consumarsi senza ulteriori trattamenti di cottura

Si applica il regolamento 2073/05; riportare sul verbale di prelievo: alimento ancora sotto il diretto controllo del produttore. Richiedere per alimenti sui quali sussista il dubbio rispetto al grado di deteriorabilità anche  pH ed Aw

 

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