11 settembre 2017

ALLERTA IN EUROPA PER LE UOVA CONTAMINATE DA FIPRONIL. CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE OPERATIVE

Il Ministero della Salute, con nota prot. 35935 del 11/09/2017 e alla luce dei risultati della riunione tenutasi presso la Commissione europea il 30 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure operative da applicare nel corso dei controlli ufficiali per la ricerca di Fipronil in uova, ovoprodotti, prodotti trasformati e carne di pollame.

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I limiti massimi di residui (LMR) del Fipronil sono fissati dal reg.CE 396/2005 a 0,005 mg/Kg  nelle uova e nella carne di pollame (somma di Fipronil e del metabolita solfone espressa in Fipronil). Il risultato analitico deve prevedere l’incertezza di misura per la valutazione di conformità del campione, a meno che non vengano superati 0,72 mg/Kg e 0,77 mg/Kg di Fipronil, rispettivamente nelle uova e nella carne di pollame (tali valori rappresentano un pericolo di tossicità acuta per il consumatore a causa del superamento della dose acuta di riferimento).

L’attivazione dell’allerta nel sistema RASFF ed il conseguente ritiro dei prodotti dal mercato (dalla data di campionamento per le carni e dalla data di deposizione per le uova) deve essere effettuata in caso di superamento dell’LMR di 0,005 mg/Kg  nelle uova e nella carne di pollame (viene considerato evidenza di trattamento illecito). Analogo comportamento deve essere adottato nel caso di superamento dei limiti individuali per gli ovoprodotti, tenendo conto dei fattori di concentrazione.

Oltre al ritiro dal mercato, deve essere effettuato anche il richiamo delle uova e delle carni di pollame con, rispettivamente, valori superiori a 0,72 mg/Kg e 0,77 mg/Kg di Fipronil.

Nel caso in cui si rilevi un trattamento illecito a base di Fipronil, l’allevamento deve essere posto sotto sequestro e le uova destinate alla distruzione come categoria 1, ai sensi del reg.CE 1069/2009. L’allevatore, in tal caso, può optare, previo accordo con l’AC, tra 2 opzioni descritte nella nota del Ministero. 

I campioni di mangimi prelevati in allevamento ai sensi del Piano del 28 agosto u.s. devono essere trattenuti dalle AC e inviati al laboratorio ufficiale solo dopo una non conformità delle uova prelevate contestualmente, per l’effettuazione dell’analisi delle sostanze oggetto del piano. Tali campioni di mangime, prelevati secondo le modalità previste dal reg.CE 152/2009, devono essere rendicontati ai fini del PNAA 2017 come extrapiano-sorveglianza, mentre eventuali ulteriori campioni su mangimi prelevati a seguito di non conformità su uova devono essere campionati su sospetto (con sequestro cautelativo del lotto campionato).

Si ribadisce l’obbligatorietà di utilizzare il SINVSA e le sue funzionalità appositamente sviluppate per inserire i dati dei campionamenti per Fipronil (vedi voce “Emergenza Fipronil nelle uova -produzioni nazionali – codice in SINVSA: FIPUOVITA2017”) 

Gli ovoprodotti che al campionamento risultino non conformi (tenendo conto dei fattori di concentrazione) e gli ovo prodotti che contengono esclusivamente uova provenienti da allevamenti non conformi devono essere ritirati e distrutti (categoria 1). Nel caso in cui gli ovoprodotti contengano uova provenienti da allevamenti conformi e non conformi, devono essere campionati per la verifica di conformità (tenendo conto dei fattori di concentrazione). 

I prodotti trasformati contenenti uova, ovo prodotti o carne di pollame devono essere conformi ai limiti massimi dell’UE su Fipronil. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla nota del Ministero.

Leggi la nota prot. 35935 del 11/09/2017