02 agosto 2017

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI CONTAMINATI DA E.COLI STEC

Il Ministero della Salute, al fine di una corretta gestione del pericolo rappresentato dalla presenza generica di E. coli verocitotossico (STEC) e dei suoi particolari sierotipi negli alimenti e per poter dare indicazioni immediate alle Autorità competenti al fine di valutare correttamente i referti analitici dei campionamenti ufficiali per E. coli STEC, ha emesso la nota prot. n. DIGISAN 0030360-P del 21/07/2017 avente ad oggetto E.coli STEC: applicazione dell'art. 14 del regolamento (CE) 178/2002”.

Tale nota riporta le indicazioni fornite dalla bozza delle linee guida "Draft guidance document on the application of article 14 of regulation (EC) 178/2002 as regards food contaminated with shiga toxin-producing Escherichia coli STEC" (discusse da tempo in sede di Commissione Europea, ma non ancora approvate) ed il parere richiesto all'Istituto Superiore di Sanità (già laboratorio di riferimento europeo per E. coli, compresi i STEC), che il Ministero della Salute ritiene possano fornire una guida valida da utilizzare nella gestione della problematica.

L'ISS ha formulato una serie di osservazioni al fine di facilitare l'interpretazione dei risultati analitici relativi alla ricerca di E.coli STEC, le quali confermano la linea di azione già adotatta dalla Regione Piemonte nel 2013 con le "Indicazioni operative per l'interpretazione dei rapporti di laboratorio a seguito di analisi per la ricerca di E.coli VTEC su alimenti ed in animali destinati alla produzione di alimenti e provvedimenti da adottare a seguito di non conformità".

In seguito alle analisi per la ricerca di E.coli STEC sugli alimenti può accadere che vi sia una positività alle fasi di screening in PCR per i geni stx e/o eae e/o per i geni di sierogruppo OXX, ma la contestuale assenza di isolamento colturale del ceppo E.coli STEC. Questo può avvenire per una serie di ragioni elencate nel documento dell'ISS.

La bozza di linee guida della Commissione Europea sull'applicazione dell'articolo 14 del reg.CE 178/2002 alla gestione del rischio per STEC definisce chiaramente che non dovrebbero essere prese in considerazione le positività presunte o presuntive per STEC ai fini dell'applicazione di misure restrittive, ma solamente le positività con isolamento del ceppo di E.coli recante almeno i geni codificanti le Shiga tossine (Stx).  replica orologi

Le azioni correttive da intraprendere, distinte sulla base del profilo di rischio dell'alimento identificato come contaminato da STEC, dovrebbero essere attuate:

  • per gli alimenti con rischio alto (profilo 1alimenti pronti al consumo o alimenti frequentemente o usualmente consumati senza un trattamento in grado di eliminare o ridurre il rischio di infezione da STEC): in presenza di un'evidenza di contaminazione da STEC, indipendentemente dal sierogruppo o dalla presenza del gene eae (isolato di E. coli con i geni stx);
  • per gli alimenti con rischio basso (profilo 2alimenti destinati a cottura o ad altro trattamento in grado di eliminare o ridurre il rischio di infezione da STEC e per i quali sia data al consumatore una chiara informazione in questo senso): in presenza di un ceppo STEC isolato e appartenente al principali sierogruppi STEC ( 0157, 0111, 0103, 0145, 026, O104).

L'ISS reputa che tale approccio possa contribuire a ridurre le possibilità di contenzioso legale dovute a positività presuntive di STEC negli alimenti, non considerate sufficienti per l'adozione di misure correttive.


Leggi l'opinione pubblicata da EFSA nel 2013 "Scientific opinion on VTEC-seropathotype and scientific criteria regarding pathogenicity assessment".

Leggi la nota DIGISAN 0030360-P del 21/07/2017 E.coli STEC: applicazione dell'art. 14 del regolamento (CE) 178/2002”.

Leggi la bozza di linee guida "Draft guidance document on the application of article 14 of regulation (EC) 178/2002 as regards food contaminated with shiga toxin-producing Escherichia coli STEC"