13 aprile 2017

PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE 625/2017 SUI CONTROLLI UFFICIALI

È stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 (GU Unione Europea del 7 aprile 2017) relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il regolamento modifica una parte consistente del corpus legislativo comunitario e abroga dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004. L’obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione.

I controlli ufficiali riguardano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare.

Le nuove regole sui controlli ufficiali saranno fondamentali per garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile 2016 e applicabile dal 21 Aprile 2021) e dal regolamento (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (applicabile dal 14 Dicembre 2019) e altri atti normativi che regolano la sicurezza degli alimenti.

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Il regolamento disciplina:

  1. l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
  2. il finanziamento dei controlli ufficiali;
  3. l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;
  4. l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
  5. l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
  6. l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Il regolamento entra in vigore dal 7 aprile 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4 dell’art. 167:

  • Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (articolo 1, paragrafo 2, lettera g); Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi (articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3); regole per un laboratorio ufficiale che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 (articolo 37, paragrafo 4, lettera e + paragrafo 5) si applicano dal 29 aprile 2022;
  • Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea (articolo 92); Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (articolo 93); Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (articolo 94); Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (articolo 95); Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (articolo 96); Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (articolo 97); Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (articolo 98); Obblighi della Commissione (articolo 99); Designazione dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 100); Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 101) si applicano dal 28 aprile 2018;
  • modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014 (articolo 163) si applicano dal 28 aprile 2017.