22 marzo 2017

PUBBLICATA LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI INERENTI AI MOCA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA)".

Tale Decreto introduce per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di MOCA, prevedendo sanzioni che vanno da un minimo di 1.500 euro fino a valori di 60.000 euro (es. sanzione massima per mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 dei reg.CE 1935/2004) oppure 80.000 euro ("produrre, immettere sul mercato oppure utilizzare materiali od oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità da costituire un pericolo per la salute umana").

Oltre alle sanzioni, il Decreto Legislativo stabilisce che l'operatore economico ha l'obbligo, per il commercio in Italia, di indicare in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento CE 1935/2004 (Etichettatura).

Per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, gli operatori economici dei MOCA comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale. . Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, tale comunicazione è riportata nella medesima segnalazione (gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di quanto sopra entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni è l'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali (Aziende Sanitarie Locali).

 

Leggi il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 (GU n.65 del 18-3-2017)