03 febbraio 2016

REG.UE 27/2016: NUOVE DISPOSIZIONI COMUNITARIE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Con l'entrata in vigore il 3 febbraio 2016 del Regolamento (UE) n. 27/2016, che modifica gli allegati III e IV del Reg.CE 999/2001, vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina delle proteine animali trasformate e nuove modalità di rendicontazione annuale sulle informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Trasporto delle farine di pesce. Il nuovo reg.UE 27/2016 modifica l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3 del reg.CE 999/2001, escludendo la farina di pesce. Infatti, poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono stati autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, ne è consentito il trasporto in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di mangimi destinati a non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.

Accordo scritto con il Paese Terzo di destinazione. Viene soppressa la disposizione, di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del reg.CE 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l'alimentazione di animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura. Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo rappresentava la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è notevolmente migliorata. I casi segnalati di BSE nel 2013 sono sette mentre undici sono quelli rilevati nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 risultavano rispettivamente 2.166 e 2.124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è confermato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile. 

Esportazioni di alimenti per animali da compagnia e farine di pesce. Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti, rispettivamente, alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, non si applica (relativamente a questi casi) la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni dettagliate all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del reg.CE 999/2001 (i.e. separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione, richiesta di prelievi e analisi regolari per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate).

Leggi il regolamento (UE) n. 27/2016