07 gennaio 2014

INFLUENZA AVIARIA : PROROGATA L'ORDINANZA FINO AL 31 MARZO 2015

E' stata pubblicata in GU n303. del 28.12.2013 la "proroga e modifica  dell'ordinanza del 26 agosto 2005 e smi concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive  e diffusive dei volatili da cortile". La nuova ordinanza è in vigore fino al 31 marzo 2015 data oltre la quale entrerà in vigore il Reg. di esecuzione 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 "che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate, di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili"

In attesa  che sia emanato un apposito regolamento comunitario  in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero italiano ha confermato le misure di polizia veterinaria e biosicurezza introdotte nel 2005,  anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e N7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi; inoltre in relazione al  mutato contesto europeo ed, in particolare, in seguito ai focolai diffusi in Emilia Romagna nell'estate 2013 ad alta patogenicità' del sottotipo H7N7, ha apportato, all'ordinanza  del Ministro della salute 26 agosto 2005, le seguenti modifiche:

a) all'art. 1: 1) al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 336/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 158/2006»;  2) il comma 3 e' abrogato;

b) all'art. 5-bis: 1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché  del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; 2) al comma 2, dopo la parola «venatoria» sono aggiunte le seguenti: «sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

c) all'art. 5-ter: 1) al comma 1, le parole «individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «individuano e trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle aree nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad elevato rischio sia di introduzione sia di diffusione dell'influenza aviaria»;2) il comma 2 e' abrogato.

d) all'allegato A:  

1) al capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti», paragrafo 2, lettera c), le parole «dei riproduttori» sono sostituite dalla seguente: «industriale»;

2) al capitolo «Norme di conduzione», paragrafo 8, dopo la parola «volatili» sono inserite le seguenti: «e nelle aree del territorio non incluse dell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C»;

3) al capitolo «Pulizie e disinfezioni», paragrafo 4, dopo la parola «Allegato C)» sono inserite le seguenti: «e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili»;

4) al capitolo «Animali morti», paragrafo 3, le parole: «Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.» sono espunte. best replica watches

e) all'allegato C: «Fattori di rischio di introduzione del virus nel pollame», le parole «- distanza dell'azienda da», sono sostituite dalle seguenti: «- vicinanza dell'azienda a».

Leggi l'ordinanza in GU