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Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare Via Cara de Canonica, 6 - 10041 CARIGNANO (TO) Tel 0119690294 - Fax 0119690725 |
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04 gennaio 2008
Influenza Aviaria. Con le Ordinanze Ministeriali del 17 dicembre 2007 e 21 dicembre 2007 è stata rispettivamente modificata e prorogata sino al 31 dicembre 2008 l’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 scaduta il 31 dicembre 2007.
- l’abrogazione della lettera b comma 3 articolo 5 che sanciva l’obbligo per l’operatore del settore alimentare che introduca carni avicole da un Paese Comunitario o terzo, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali, di indicare su ogni confezione o imballaggio la data di introduzione sul territorio nazionale; - l’abrogazione dell’articolo 6 che sanciva l’obbligo di etichettatura per l’operatore del settore alimentare che produca preparazioni o prodotti contenenti carni avicole; - l’abrogazione dell’articolo 7 che sanciva l’obbligo di etichettatura per le preparazioni o prodotti a base di carni avicole provenienti da Paesi Comunitari e Paesi Terzi. Sulla base di tali modifiche, è stato adeguato il dettato degli articoli 3 e 8.
17 ottobre 2005
ORDINANZA MINISTERIALE 26-08-2005 IN VIGORE DAL 17 OTTOBRE 2005 modificata dall'Ordinanza Ministeriale 7-10-2005
NUOVE NORME SULL’ETICHETTATURA DELLE CARNI AVICOLE informazioni per gli operatori e gli imprenditori del settore delle carni
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Dal 17 ottobre 2005, con validità fino al 31 dicembre 2007, entra in vigore l'Ordinanza Ministeriale 26-8-2005, modificata dall'Ordinanza ministeriale 10-10-2005 sulle Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, approvata principalmente per contrastare la diffusione dell'influenza aviaria. L'ordinanza prevede alcune novità sull'etichettatura delle carni avicole, per fornire un elemento di ulteriore garanzia per il cittadino che sarà così meglio informato sulla provenienza del prodotto. Ecco di seguito le informazioni per gli operatori e gli imprenditori del settore delle carni avicole.
L’operatore che macella deve apporre un’etichetta:
riportante:
L’operatore che seziona deve apporre un’etichetta:
riportante:
Se le carcasse o parti di carcasse sono fornite al consumatore NON confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione, le informazioni indicate precedentemente possono essere apposte sull’imballaggio.
L’operatore che introduce dall’estero carni avicole intere o sezionate per essere commercializzate tal quali oppure preparazioni o prodotti a base di carne, deve apporre un’etichetta:
riportante:
L’operatore che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole deve apporre un’etichetta:
riportante:
Nel PUNTO VENDITA le informazioni devono essere esposte:
a) per carni avicole intere:
b) per carni avicole sezionate (non confezionate individualmente all’origine):
c) se nel punto vendita vengono prodotte preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole devono essere fornite le medesime informazioni riportanti anche la data di preparazione o il numero di lotto SANZIONI: sospensione del provvedimento che consente l’attività da 7 a 21 giorni e quanto previsto dal D.L.vo 109/92 Scarica gli esempi di etichette
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