Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare

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8 gennaio 2008

 

Maggiori garanzie sulle carni equine:

attivata l'anagrafe

 

 

 

In data 21 dicembre 2007 il Ministero della Salute, in attesa dell’apposito  provvedimento previsto dall’art. 18 del D.M. 5 maggio 2006, ha emanato una nota riportante Indicazioni concernenti  l’identificazione degli equidi, le modalità di gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo e istruzioni per la  registrazione dei trattamenti farmacologici e la gestione al macello.

Gli equidi destinati alla produzione di alimenti per l’uomo (DPA) sono gli animali per i quali al momento del rilascio del passaporto è stata compilata la sezione Parte III – A Capitolo IX relativa alla destinazione d’uso ai fini della produzione di alimenti per l’uomo, sottoscritta dal proprietario/facente le veci del proprietario e dall’organismo deputato al rilascio del passaporto stesso. In questo caso il proprietario/facente le veci del proprietario ricade negli obblighi normativi previsti per le imprese alimentari (Regolamento CE n.852/2004, n. 178/2002, n.183/2005 e D.lgs. n. 158/2005 e 193/2006).

La compilazione invece della Parte II –  Capitolo IX con la quale si attesta che l’animale non è destinato alla produzione di alimenti per l’uomo: equidi non DPA, con relativa sottoscrizione da parte del proprietario e dell’organismo deputato al rilascio, non richiede l’ottemperanza alle norme di cui sopra ma è irreversibile (dovrebbe essere barrata la Parte III per impedirne al compilazione in una fase successiva).

Possono essere destinati al  macello solo equini DPA, scortati dal mod. 4 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-    che gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 siano identificati conformemente alla decisione 93/623/CEE e alla decisione 2000/68/CE compresa la compilazione della sezione Parte III – A Capitolo IX relativa alla destinazione d’uso ai fini della produzione di alimenti per l’uomo;

-    che gli equidi nati dopo il 1 gennaio 2007 e quelli nati prima di tale data non ancora identificati in base alle suddette decisioni, siano identificati mediante dispositivo elettronico individuale e dotati di passaporto: (dovrà essere controllata la corrispondenza tra codice identificativo elettronico e codice identificativo riportato sul passaporto: la sede di inoculazione del transponder è a livello del legamento nucale, sul lato sinistro del terzo medio del collo, a metà strada tra orecchie e garrese);

-    l’eventuale presenza di transponder anche qualora non risulti dalla documentazione di scorta;

-    che gli equidi di età inferiore ai 7 mesi (non destinati a scambi intracomunitari né all’esportazione) siano identificati mediante la  dichiarazione riportata nell’allegato 2 del Manuale operativo approvato con D.M. 9 ottobre 2007.

v     Per i soggetti non identificabili a causa di mancanza, incompleta o errata compilazione del passaporto si dovrà disporre la macellazione separata ed in caso non vi sia regolarizzazione entro 48 ore, le carni saranno dichiarate inidonee al consumo umano

 

v     In caso di assenza o non corretta compilazione della sezione del passaporto relativa alla destinazione d’uso dell’equide ai fini della produzione di alimenti per l’uomo, si disporrà l’abbattimento separato e la non idoneità delle carni per il consumo umano

-    che l’operatore del macello rimuova il transponder dalla carcassa dell’animale (qualora non sia possibile l’individuazione e la rimozione dello stesso dalla carcassa degli equidi identificati mediante transponder, il veterinario ufficiale dovrà dichiarare non idonee al consumo umano tutte le parti di carcassa ove possa essere dislocato il transponder stesso);

-    che dopo il recupero, il transponder sia verificato un’ultima volta e quindi custodito, sotto il controllo del veterinario ufficiale, per il successivo trattamento/smaltimento previsto dalla normativa vigente;

-    che il passaporto sia stato annullato con  apposito timbro sulla prima pagina, come previsto dal Manuale operativo (il passaporto dovrà essere conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni).

Alla luce di quanto sopra riportato, si condividono le indicazioni contenute nella nota ministeriale: “…..Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico sportivi, ecc… non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per la esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano….”.

 L'Istituzione dell'anagrafe equina

Nota del Ministero della Salute 21 dicembre 2007 

DM 5 Maggio 2006

 

Manuale Operativo Anagrafe Equina -Approvazione

Manuale Operativo Anagrafe Equina

Allegato1-Registro carico e scarico equidi

Allegato 2-Certificato puledro macello

Allegato3-Denuncia di nascita equide

Allegato 4-Caratteristiche trasponder- lettore

Allegato5- Documento di identificazione equidi

Allegato 6- Comunicazione vendita equide

Allegato7-Denuncia morte, furto, smarrimento equide

Allegato8- Denuncia furto, smarrimento passaporto equide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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