Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare

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11 aprile 2008

 

IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE BOVINI AL MACELLO

 

PROPOSTE OPERATIVE

 

 

 

Nel corso delle verifiche effettuate in Italia dal Food Veterinary Office presso i macelli nel 2006 e nel 2007, è stata riscontrata la presenza, nel corso della visita ante mortem, di bovini recanti un solo marchio auricolare che venivano ammessi alla macellazione senza alcun provvedimento da parte del Veterinario Ufficiale.
Il Regolamento CE n. 854/2004 a tale proposito prevede:
“ALLEGATO I  SEZIONE II, CAPO III: DECISIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI VIVI
1. Il veterinario ufficiale verifica l'osservanza, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n.853/2004 [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale] che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è ragionevolmente possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.”
Il Regolamento CE n. 1760/2000 prevede che nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 possa lasciare un’azienda se non è identificato a norma dell’articolo 4 comma 2 (un marchio auricolare su ciascun orecchio). Con D.lgs. n. 58 del 2004 per la mancata ottemperanza a tale articolo, che potrebbe configurarsi con il riscontro di un bovino con il marchio auricolare su un solo orecchio, è stata prevista una sanzione da un minimo di € 250 a un massimo di € 1500.
Il Ministero della Salute con nota del 01/12/2006, prot. DGVA.VIII/43630/P-I.5.i/8 con oggetto”Ammissione al macello di bovini provvisti di una sola marca auricolare. Precisazioni” , oltre a fornire chiarimenti sull’identificazione dei bovini, ha individuato una linea di comportamento per i veterinari ispettori al macello. Tale nota prevede, qualora venga ammesso alla macellazione un animale identificabile ma non correttamente identificato ai sensi della vigente normativa (che diversamente dovrebbe essere abbattuto ed escluso dal consumo umano), in assenza di specifici motivi di urgenza attestati dall’autorità competente, ovvero di una inequivocabile dimostrazione  che il marchio sia stato perso durante il trasporto, l’inoltro di un’apposita segnalazione di irregolarità all’ASL competente sull’allevamento di origine dell’animale valutando l’applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 58 del 2004.
Al fine di ottemperare in modo uniforme alle indicazioni normative ed interpretative, sul territorio della ASL, è stata integrata la procedura di ispezione presso i macelli P CPP 01 Rev.02  ed è stato predisposto un apposito fac-simile per la segnalazione di irregolarità.

Allegati:
P CPP 01 Rev.2 Ispezione presso i macelli
Fac-simile segnalazione irregolare identificazione bovini al macello

 


 

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