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11 aprile 2008
IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE BOVINI AL
MACELLO
PROPOSTE OPERATIVE

Nel corso delle verifiche effettuate in
Italia dal Food Veterinary Office presso i macelli nel 2006 e nel
2007, è stata riscontrata la presenza, nel corso della visita ante
mortem, di bovini recanti un solo marchio auricolare che venivano
ammessi alla macellazione senza alcun provvedimento da parte del
Veterinario Ufficiale.
Il Regolamento CE n. 854/2004 a tale proposito prevede:
“ALLEGATO I SEZIONE II, CAPO III: DECISIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI
VIVI
1. Il veterinario ufficiale verifica l'osservanza, da parte
dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare,
ai sensi del regolamento (CE) n.853/2004 [che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine
animale] che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del
consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario
ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è ragionevolmente
possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e
dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal
veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso
l'azienda di provenienza.”
Il Regolamento CE n. 1760/2000 prevede che nessun animale nato dopo
il 31 dicembre 1997 possa lasciare un’azienda se non è identificato
a norma dell’articolo 4 comma 2 (un marchio auricolare su ciascun
orecchio). Con D.lgs. n. 58 del 2004 per la mancata ottemperanza a
tale articolo, che potrebbe configurarsi con il riscontro di un
bovino con il marchio auricolare su un solo orecchio, è stata
prevista una sanzione da un minimo di € 250 a un massimo di € 1500.
Il Ministero della Salute con nota del 01/12/2006, prot. DGVA.VIII/43630/P-I.5.i/8
con oggetto”Ammissione al macello di bovini provvisti di una sola
marca auricolare. Precisazioni” , oltre a fornire chiarimenti
sull’identificazione dei bovini, ha individuato una linea di
comportamento per i veterinari ispettori al macello. Tale nota
prevede, qualora venga ammesso alla macellazione un animale
identificabile ma non correttamente identificato ai sensi della
vigente normativa (che diversamente dovrebbe essere abbattuto ed
escluso dal consumo umano), in assenza di specifici motivi di
urgenza attestati dall’autorità competente, ovvero di una
inequivocabile dimostrazione che il marchio sia stato perso durante
il trasporto, l’inoltro di un’apposita segnalazione di irregolarità
all’ASL competente sull’allevamento di origine dell’animale
valutando l’applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 58
del 2004.
Al fine di ottemperare in modo uniforme alle indicazioni normative
ed interpretative, sul territorio della ASL, è stata integrata la
procedura di ispezione presso i macelli P CPP 01 Rev.02 ed è stato
predisposto un apposito fac-simile per la segnalazione di
irregolarità.
Allegati:
P CPP 01
Rev.2 Ispezione presso i macelli
Fac-simile
segnalazione irregolare identificazione bovini al macello
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