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Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare Via Cara de Canonica, 6 - 10041 CARIGNANO (TO) Tel 0119690294 - Fax 0119690725 |
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04 dicembre 2007 NUOVA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)
Cosa è cambiato? E’ venuta a cessare la disciplina delle autorizzazioni sanitarie e dei nullaosta sanitari previsti dalla Legge n. 283/62 e dal D.P.R. n. 327/80. Coloro che intendono aprire una nuova attività in campo alimentare o modificare una situazione esistente devono dare una comunicazione al comune di residenza dell’impresa sotto forma di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), che richiede uno specifico modello a seconda della tipologia. Il comune provvederà a trasmettere la comunicazione alla ASL che è l’ente incaricato di effettuare la registrazione della DIA nell’archivio generale delle imprese alimentari. Occorre sottolineare la DIA sostituisce le autorizzazioni sanitarie o i nullaosta di carattere sanitario, ma non quelle di tipo amministrativo (es. licenze commerciali) le quali rimangono di esclusiva competenza comunale. Sono esclusi dall’obbligo delle DIA: - la produzione primaria per uso domestico privato, - la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; - la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini (esercenti attività agricole, che nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro). Esistono 2 tipi di DIA: la DIA semplice che consente l’inizio dell’attività immediatamente dopo la presentazione della notifica. E’ richiesta per: - la produzione primaria (allevamento zootecnico e coltivazione e/o raccolta di vegetali), - la vendita al minuto dei prodotti alimentari in sede fissa o su aree pubbliche e depositi correlati se trattasi di prodotti ortofrutticoli freschi e/o alimenti confezionati non deperibili (scatolame, ecc…), ivi compresa quella tramite distributori automatici di alimenti e bevande, - la vendita al minuto di carni confezionate e surgelati (all’interno di spaccio vendita carni o prodotti ittici), - le imprese di trasporto alimenti, - affittacamere e bed & breakfast; la DIA differita richiede l’attesa di 30 giorni, prima di iniziare l’attività, a partire dalla data di notifica, fatto salvo l’avvenuto sopralluogo di verifica effettuato dal sevizio ASL competente con esito favorevole, ed è richiesta per: - stabilimenti industriali o attività artigianali con vendita prevalentemente all’ingrosso, - laboratori con annessa o correlata vendita al dettaglio, - macellazione vendita di pollame e lagomorfi in azienda agricola o allevamento (inferiori ai 10000 polli e 500 conigli e piccola selvaggina allevata per anno), - ristorazione pubblica, - ristorazione collettiva assistenziale, - depositi e distribuzione all’ingrosso, - commercio al dettaglio in sede fissa per la vendita di latte crudo, di carni fresche (macellerie), prodotti della pesca (pescherie), - commercio su aree pubbliche di carni, ittici con relativi laboratori e depositi - preparazione e cottura alimenti su aree pubbliche - somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche. Quanti modelli esistono? Sono stati inseriti nella DGR n° 79 -7605 del 26/11/07 un modello di DIA e due modelli di comunicazione per automezzi impiegati per il trasporto o quale negozio mobile su aree pubbliche: - Allegato 2 è il modello di D.I.A. da utilizzare sia per le comunicazioni inerenti le attività di: a. imprese che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del regolamento CE n.852/2004; b. imprese che trattano prodotti di origine animale escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggette a registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/2004; - Allegato 3 è la comunicazione relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto alimenti - Allegato 4 è il modello da utilizzare per le notifiche relative ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento. Cosa viene riportato nelle D.I.A.? Le D.I.A. sono autocertificazioni con le quali l’interessato comunica la tipologia di attività che vuole svolgere, il luogo e le attrezzature impiegate e dichiara di essere in regola con le normative vigenti in tema di igiene alimentare. L’interessato deve compilare con cura tutte le parti del modulo, allegare una planimetria dei locali e una relazione tecnica come specificato(modelli ASL), il tutto in triplice copia. Occorre inoltre allegare copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL attestante il pagamento dei diritti sanitari in ottemperanza a quanto indicato nell’Allegato 5. Dove trovare i modelli delle D.I.A.? I modelli di dichiarazione si possono scaricare dal sito internet dell’Azienda Sanitaria Locale 8 sotto le voci: - Dipartimento di Prevenzione-SCIAN per le attività che riguardano alimenti in generale (negozi, bar, ristoranti, autobanchi, ecc…) - Dipartimento di Prevenzione-Servizio Veterinario Area B - modulistica per le macellerie e le pescherie anche se inserite in supermercati o ipermercati - Presso i competenti uffici comunali Cosa accade una volta presentata la D.I.A.? Quando si presenta la DIA in comune, l’ufficio compente riceve le 3 copie delle quali: - la prima copia viene riconsegnata all’interessato riportante data e protocollo di ricevimento del comune (rimane la prova da esibire nel corso delle verifiche degli organi di controllo dell’avvenuta notifica) in quanto non è più prevista l'emissione di un provvedimento autorizzativo; - la seconda copia rimane a disposizione del comune - la terza copia viene inoltrata al competente servizio del dipartimento di prevenzione della ASL. Se si tratta di una DIA semplice l’interessato può iniziare l’attività da subito. Gli organi di controllo inseriscono l’impresa nel piano di controllo ordinario. Se si tratta di una DIA differita decorso il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del comune, l’operatore del settore alimentare è legittimato ad iniziare l’attività senza attendere ulteriori atti. In tale periodo il competente servizio della ASL può effettuare il sopralluogo e in presenza di conformità ai requisiti o al rilievo di non conformità tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, emettere un parere favorevole notificato contestualmente all’ispezione all’interessato, che potrà iniziare immediatamente l’attività (anche prima dei 30 giorni), e successivamente trasmesso al comune. Nel caso di riscontro di non conformità tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori o in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL notifica l’esito del sopralluogo all’imprenditore ed al comune adottando un motivato provvedimento di divieto ad iniziare l’attività sino alla risoluzione delle problematiche rilevate. Nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato dopo i 30 giorni, in presenza delle gravi non conformità sopra citate, potrà essere adottato un provvedimento motivato di sospensione dell'attività già iniziata. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79-7605 DEL 26/11/2007 Allegato_1_indicazioni operative.pdf
Allegato_5_tariffe_registrazione.pdf Relazione tecnico descrittiva del mezzo di trasporto
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