Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla Sicurezza Alimentare

Via Cara de Canonica, 6 - 10041 CARIGNANO (TO) Tel 0119690294 - Fax 0119690725

info@ceirsa.org

English

  HOME  PROGETTO DOVE SIAMO

CHI SIAMO

LINKS

 
 

AREA CITTADINI

Notizie

Consigli

Allerte

Eventi

AREA ESPERTI

Notizie

Pubblicazioni

Congressi

AREA IMPRESE

Notizie

Pubblicazioni

Avvisi

Eventi

 

 

 

7 aprile 2006

Allergeni: garanzie e informazioni sulla sicurezza degli alimenti

Il Decreto Legislativo 114/2006

Accogliendo i suggerimenti del Codex Alimentarius, la Commissione Europea ha  emanato la direttiva 2003/89CE, recepita dall'’Italia con il DL.vo 114/2006, pubblicato in questi giorni, con l’obiettivo di garantire ai cittadini, soprattutto a quelli  con sensibilità nota a componenti od additivi alimentari, il diritto ad un’informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti introducendo una lista positiva di sostanze considerate “allergeniche” da menzionare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare (non solo come ingredienti, ma anche come derivati).

Il DL.vo 114/2006 modifica il DL.vo 109/92 , che è la normativa di riferimento in Italia  sull'etichettatura dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore.

Le sostanze attualmente considerate allergeni nella normativa entrata in vigore sono le seguenti:

• Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

• Crostacei e prodotti derivati;

• Uova e prodotti derivati;

• Pesce e prodotti derivati;

• Arachidi e prodotti derivati;

• Soia e prodotti derivati;

• Latte e prodotti derivati; (compreso il lattosio)

• Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
• Sedano e prodotti derivat;

• Senape e prodotti derivati;

• Semi di sesamo e prodotti derivati;

• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

 La lista sarà sottoposta a revisione periodica e ad integrazione da parte della Commissione europea con l’ausilio dell’Authority alimentare europea. La Direttiva non esclude la possibilità di eliminare dall’elenco sostanze per le quali si pervenga a un diverso giudizio, in ordine alla loro portata allergizzante, ma è assai probabile che la lista conosca in futuro estensioni.

In base alla nuova normativa  fra gli ingredienti devono figurare, con il nome specifico, le sostanze elencate nell’allegato 2 sez. III del DL.vo 109/92 (Etichettarura dei prodotti alimentari), come modificato dal DL.vo 114/06  

 I produttori dovranno quindi riportare in etichetta la presenza di potenziali allergeni anche se presenti in quantitativi minimi o addirittura se presenti solo in via potenziale, ad esempio per contaminazioni crociate.

Le etichette non conformi possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per alcuni prodotti (vedi alleg. 2 sez II del DL.vo 109/92 modificato) e fino al 7 aprile 2006 negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date in modo non conforme, possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.

 Un’eccezione consentita, già oggetto di dibattito tra imprenditori e ricercatori, riguarda la possibilità di non  considerare allergeni (e quindi non sottostare agli obblighi di etichettatura)  quelle sostanze derivate (es. destrosio, maltodestrine) che, pur provenienti da materie prime allergeniche (es. mais, frumento), siano state sottoposti a processi tecnologici che hanno eliminato le potenzialità allergeniche.

 La cosiddetta "regola del 25%", in ragione della quale era consentito astenersi dall'enumerazione dei singoli ingredienti che compongono i cosiddetti "ingredienti composti", quando essi non superassero il 25% del prodotto finito (es. ingrediente composto "cioccolato" nel prodotto finito "biscotto al cioccolato") viene abolita.  Si potrà evitare di specificare la composizione dei soli "ingredienti composti definiti nella legislazione comunitaria vigente" (cacao e cioccolato; succhi di frutta e prodotti simili; confetture e gelatine di frutta, marmellate), purchè gli stessi rappresentino meno del 2% del prodotto finito. Dovrà comunque venire specificata le eventuale presenza di allergeni.

Negli USA, paese dove le cause per danni sono cosa comune, i produttori di alimenti prestano estrema attenzione al problema delle allergie alimentari.  Le industrie alimentari informano le associazioni dei pazienti con allergie alimentari di tutte le modifiche introdotte nei loro prodotti o degli errori nella produzione o nell'etichettatura coinvolgenti potenziali allergeni.

Nonostante questa attenzione, recenti indagini hanno rivelato che tra i genitori di bambini con allergie al latte, solo il 7% è effettivamente in grado di identificare gli alimenti che lo contengono; allo stesso modo solo il 22% dei genitori di bambini con allergia alle proteine della soia sa identificare i prodotti contenenti soia.

Inoltre sempre negli USA nel 2004 sono stati analizzati 73 prodotti dolciari dei quali il 25% sono  risultati positivi per il contenuto in arachidi che non è stato riportato in etichetta.

Nonostante le attenzioni crescenti poste a questa problematica, é frequente, in particolare nei Paesi del Nord Europa, la segnalazione di reazioni allergiche in soggetti con allergie alimentari peraltro note per consumo di prodotti alimentari contenenti l'antigene o in forma "mascherata" o non riportato sull'etichetta oppure, ad esempio per modifiche della composizione del prodotto non sufficientemente segnalate, consumato senza le opportune cautele.

 Sono ad esempio descritte reazioni allergiche in un soggetto sensibile all'uovo in seguito a consumo di polpette di carne. L'etichetta non riportava l'aggiunta di uova all'impasto di carne. In un altro caso un individuo allergico al grano, ha sviluppato reazione allergica in seguito al consumo di hot dogs di una marca nota, dopo modifica della composizione di questi con aggiunta di farina di grano. La modifica, segnalata sulle etichette, non era però stata notata dalla madre dell'interessato, abituale acquirente del prodotto.

 Numerosi sono poi i casi di gravi reazioni allergiche alle arachidi conseguenti al consumo presso ristoranti etnici di alimenti addizionati con burro di arachidi, per esaltarne il sapore, non dichiarato tra gli ingredienti.

 Per cercare di ovviare a tali disastrosi inconvenienti è necessario quindi che le persone allergiche provvedano ad informarsi accuratamente sui contenuti degli alimenti che consumano segnalando prontamente alle autorità sanitarie delle ASL eventuali reazioni avverse legate al consumo di cibi.

 

L'intero Decreto Legislativo 114/2006 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale

 

Consulta il DECRETO LEGISLATIVO N° 109 DEL 27 GENNAIO 1992 con le successive modifiche

 

Notizia correlata: 11 luglio 2005: Allergeni - garanzie e informazioni sulla sicurezza degli alimenti - http://www.ceirsa.org/allergie.HTM  

 

torna agli altri comunicati stampa

vai alle altre notizie sulla sicurezza alimentare per i cittadini

 

vai alle altre notizie sulla sicurezza alimentare per gli operatori del settore alimentare

 

 


 

http://www.ceirsa.org